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PRIMITIVO DI MANDURIA

VIGNETI SAVA

VIGNETI SAVA

PRIMITIVO DI MANDURIA

D.O.C.

Decreto 23 febbraio 2011

(fonte GURI)

 

Art. 1

denominazione

 

1. La Denominazione di Origine Controllata "Primitivo di Manduria" è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di  produzione  per  le  seguenti tipologie:

 

"Primitivo di Manduria"

"Primitivo di Manduria" riserva

 

Art. 2

Base ampelografica

 

1. I vini della Denominazione di Origine  Controllata  "Primitivo  di Manduria" devono essere ottenuti dalle uve  provenienti  dai  vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografia:

Primitivo: minimo 85%;

possono concorrere, da sole o  congiuntamente,  alla  produzione  dei suddetti vini, le uve dei vitigni a bacca nera non aromatici,  idonei alla coltivazione nelle province di Taranto e  Brindisi,  fino  a  un massimo del 15%.

 

Art. 3

Zona di produzione

 

 La zona di produzione delle uve atte alla produzione  del  vino  a Denominazione  di  Origine  Controllata  e  Garantita  "Primitivo  di Manduria Dolce Naturale" ricade nelle provincie di Taranto e Brindisi e comprende i terreni vocati alla  qualità  di  tutto  o  parte  dei Comuni  compresi  nelle  suddette  province. 

Tale  zona   è   così delimitata:  in  provincia  di  Tarantoi 

territori  dei  comuni  di 

Manduria, Carosino, Monteparano, Leporano, Pulsano, Faggiano, Roccaforzata, San Giorgio Jonico, San Marzano di  San  Giuseppe,  Fragagnano,  Lizzano, Sava, Torricella, Maruggio,  Avetrana 

e  quello  della  frazione  di Talsano  e  delle  isole  amministrative  del  comune   di   Taranto, intercluse nei territori dei comuni di Fragagnano e Lizzano.

 

Le isole amministrative del comune di Taranto di cui sopra sono così delimitate:   partendo   al   km   87   sulla   strada    provinciale Carosino-Francavilla, il limite segue verso sud il  confine  comunale di Carosino, fino ad  incontrare  quello  di  Monteparano,  località Macchiella, lungo il  quale  prosegue,  sempre  verso  sud,  sino  ad incrociare il confine di Roccaforzata in località Petrello.

Prosegue quindi lungo il confine sud  di  Roccaforzata  fino  all'incrocio  di questi con quello di Faggiano, a sud del  centro  abitato  di  questo comune.

Segue quindi il confine occidentale del comune di Faggiano in direzione sud sino ad incrociare quello di Pulsano sulla strada che a questi conduce (km 76,500  circa),  prosegue  poi  lungo  il  confine occidentale di Pulsano in direzione sud sino alla costa.

Quindi lungo questa, verso ovest, raggiunge il confine di Lizzano  che  segue  poi verso nord fino a raggiungere quello  di  Fragagnano  in  prossimità della masseria San Grifone. Quindi, lungo  il  confine  orientale  di Fragagnano.

Prosegue  verso  nord  sino  ad  incontrare  quello   di Grottaglie in località Pappadai, segue poi il  confine  comunale  di Grottaglie  in  direzione   nord-est   raggiungendo,   sulla   strada provinciale Francavilla-Carosino, il km 87 da dove  la  delimitazione era iniziata.

 

In provincia di Brindisi

i territori dei comuni  di 

Erchie,  Oria  e Torre S. Susanna.

 

 Art. 4

Norme per la coltivazione

 

1. Le condizioni ambientali di coltura  dei  vigneti  destinati  alla produzione dei vini a DOC "Primitivo  di  Manduria"  in  tutte  le tipologie previste dall'art.  1  devono  essere  quelle  tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

2. per i nuovi impianti o reimpianti i  sesti  di  impianto  dovranno consentire l'allocamento  di  un  numero  di  ceppi  per  ettaro  non inferiore a 3.500 calcolati sul sesto d'impianto.

3. Le forme di allevamento e i sistemi di  potatura  consentiti  sono l'alberello pugliese e la contro  spalliera,  quest'ultima  potata  a Guyot o cordone speronato, e dovranno garantire al capo a frutto  una altezza dal suolo non superiore a 1 metro.

4. E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' ammessa l'irrigazione  di soccorso.

5. Ogni pratica colturale dovrà essere tale  da  non  modificare  le caratteristiche delle uve e del vino.

6.  Nella  produzione  di  tutte  le  tipologie  dei  vini  a  DOC "Primitivo di Manduria" è consentito  esclusivamente  l'uso  di  uve raccolte nella  prima  fruttificazione  (grappoli),  mentre  sono  da escludersi      espressamente      quelle      provenienti      dalle "femminelle"(racemi).

 

7. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a DOC "Primitivo di Manduria" e "Primitivo di Manduria"  Riserva  non  deve essere superiore a

9,00 t/ha di vigneto in coltura specializzata.

8. Nelle  annate  favorevoli,  i  quantitativi  di  uva  ottenuti  da destinare  alla  produzione  dei  vini  a  Denominazione  di  Origine Controllata "Primitivo di  Manduria",  devono  essere  riportati  nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del  20% i limiti medesimi, fermo  restando  i  limiti  resa  uva/vino  per  i quantitativi di cui trattasi.

La Regione Puglia, su richiesta motivata  del  Consorzio  di  Tutela, sentite le  organizzazioni  professionali  di  categoria,  può,  con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro  rivendicabile  rispetto  a  quelli  sopra  fissati,   dandone immediata  comunicazione  al  Ministero  delle   politiche   agricole alimentari e forestali.

9. Le uve, per le quali e' anche  consentito  l'appassimento,  devono assicurare  al  vino  a  DOC "Primitivo  di  Manduria"  un  titolo alcolometrico naturale minimo di

Primitivo di Manduria: 13,00% vol. 

Primitivo di Manduria riserva:13,50% vol.

 

Art. 5

Norme per la vinificazione

 

1. Le operazioni di vinificazione e  preparazione  dei  vini  debbono avvenire all'interno della zona di produzione di  cui  al  precedente articolo 3.

2. La resa massima delle uve in vino non  deve  essere  superiore  al 70%.

3. E' vietato l'arricchimento dei mosti e dei vini.

4. Il vino a DOC "Primitivo di  Manduria"  può essere  messo  in commercio dopo il

31 marzo successivo alla vendemmia.

Il vino a DOC "Primitivo di Manduria" con la menzione riserva può essere messo in commercio dopo

due anni

dal 31 marzo successivo  alla vendemmia.

5. Il vino a  DOC  "Primitivo  di  Manduria"  riserva  deve  essere sottoposto ad un periodo di affinamento di

24 mesi

di cui almeno 9 in legno,

a partire dal 1° di novembre dell'anno di raccolta delle uve.

 

Art. 6

Caratteristiche al consumo

 

1. I vini  a  Denominazione  di  Origine  Controllata  "Primitivo  di Manduria" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere  alle seguenti caratteristiche;

 

"Primitivo di Manduria":

colore: rosso intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: ampio, complesso;

sapore: dall’asciutto all'abboccato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50 % vol.;

residuo zuccherino massimo: 18,00 g/l.

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore: 26,00 g/l;

 

"Primitivo di Manduria" Riserva:

colore: rosso intenso con sfumature tendenti al granato;

profumo: ampio, complesso, talvolta con sentore di prugna;

sapore: dall’asciutto all'abboccato, di corpo, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00 % vol.;

residuo zuccherino massimo: 18,00 g/l.

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l;

 

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - modificare i limiti dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore  con proprio decreto.

 

Art. 7

etichettatura

 

1. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'articolo 1, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Art. 8

confezionamento

 

I vini di cui all'articolo 1 posso essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a un massimo di  litri 15.

Per gli stessi e' obbligatorio il tappo raso bocca, tuttavia  per  le bottiglie fino a litri 0,25 è consentito anche  l'uso  del  tappo  a vite ad esclusione per la tipologia recante la menzione "riserva".

 

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